ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Associazione per la Ricerca, la Divulgazione e l'Educazione Ambientale - ONLUS", in sigla "ARDEA - ONLUS", di seguito denominata "l'Associazione". Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal D.Lgs. 460/97 l'Associazione utilizzerà la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione ha sede in Napoli e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che la variazione costituisca modifica del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata. Un eventuale scioglimento dovrà essere deliberato nelle forme previste dal presente Statuto. L'Associazione ha sede in Napoli.
ARTICOLO 2 – FINALITÀ
"ARDEA - ONLUS" è un'Associazione scientifica a carattere morale e culturale, apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente e senza alcuna finalità di lucro, né diretto né indiretto, che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, l'Associazione è costituita anche in conformità al dettato della L. 266/91. L'Associazione ha per scopi:
ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali:
ARTICOLO 4 – STRUMENTI OPERATIVI
Per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2 l'Associazione collabora con Enti Parco, Università, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di ricerca, altri Enti Pubblici e privati, Musei ed altri Organismi nazionali, stranieri e sovranazionali. In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, l'Associazione:
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può acquisire quote di partecipazione in società di persone o di capitali che abbiano scopi istituzionali affini ai propri.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci od a terzi. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce la quota associativa minima annuale. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota annuale stabilita quale quota associativa. È comunque facoltà dei soci dell'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 6 – SOCI
Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti anche morali e sociali, che ne facciano domanda scritta. Possono far parte dell'Associazione anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti, in persona dei loro legali rappresentanti. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno, ove vigente, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, al versamento della quota associativa, nonché al versamento della quota annuale stabilita per tutta la durata dell'anno sociale.
Sono soci dell'Associazione:
Sono Soci Fondatori le persone fisiche indicate nell'Atto Costitutivo.
Sono Soci Ordinari tutti coloro i quali, avendo preso conoscenza dello Statuto dell'Associazione e condividendone gli scopi, intendano contribuire allo sviluppo delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi stessi, con il loro impegno personale nelle attività di ricerca, gestione operativa, partecipazione agli organi sociali, promozione e rappresentanza. Ogni nuovo Socio Ordinario dovrà essere presentato da due Soci Fondatori o Ordinari inoltrando apposito modulo di domanda al Consiglio Direttivo al quale è riservata la ratifica dell'ammissione di nuovi Soci. Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e le persone giuridiche, in particolare Aziende e Istituti di credito, che, condividendo le finalità o qualche particolare iniziativa o progetto di ricerca, contribuiscono con apporti finanziari straordinari la cui entità minima è fissata dal Consiglio Direttivo. Per essere dichiarati ufficialmente Soci Benemeriti, le persone fisiche o gli Enti di cui sopra debbono formulare per iscritto al Consiglio Direttivo apposita dichiarazione, corredata da atto deliberativo legalmente valido, in cui insieme alla richiesta di iscrizione deve essere dichiarata l'integrale accettazione dello Statuto dell'Associazione, l'entità dell'impegno finanziario e la motivazione.
Sono Soci Onorari personalità della scienza, della cultura, dell'economia o della Pubblica Amministrazione che hanno svolto o svolgono attività di particolare rilievo nei campi di interesse dell'Associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea e, una volta accettata formalmente la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, sono esonerati dal versamento di quote associative.
Sono Soci Aggregati le persone fisiche raggruppate in "classe scolastica" o "gruppo familiare" che, nell'ambito di particolari attività e condividendo gli scopi associativi, desiderano partecipare a particolari
iniziative didattiche o divulgative.
Sono Soci Volontari quelle persone fisiche che, condividendo gli scopi statutari dell'Associazione sopra descritti e consapevoli dell'importanza sociale che ha assunto il volontariato nella nostra società, svolgono con esclusivo spirito di solidarietà ed a titolo gratuito le attività loro richieste nell’ambito delle iniziative e programmi dell'Associazione. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti previsti dal regolamento dell'Associazione. Inoltre, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, così come previsto dall'art. 2, comma 2 e 3 della Legge n. 266/1991. Il Socio Volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. In caso di sinistro, egli deve presentare entro tre giorni al Presidente dell'Associazione
notifica dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I Soci Fondatori, Ordinari, Benemeriti, Aggregati e Volontari sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale minima stabilita dal Consiglio direttivo. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. L'adesione comporta l’approvazione degli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e dell'eventuale regolamento e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci dell'Associazione con diritto ad un solo voto nell'Assemblea dei Soci conformemente a quanto stabilito con apposito regolamento. Ad eccezione dei Soci Volontari ogni Socio solleva l'Associazione da qualsivoglia responsabilità derivante da rischi, pericoli ed infortuni conseguenti dall'attività associativa. Per associarsi occorre dotarsi di apposito modulo, approntato dall'Associazione, attraverso il quale avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente. Presentando tale domanda il richiedente si impegna ad accettare ed osservare le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo. In ordine alle domande di ammissione, il Consiglio Direttivo deve provvedere entro novanta (90) giorni dalla ricezione del modulo d’iscrizione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto, telegramma, o anche e-mail, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa. I Soci che abbiano receduto o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 24 c.c. Si decade dall'appartenenza all'Associazione:
Il socio che venga meno ai suoi obblighi o che trasgredisca il regolamento o lo statuto od il cui comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione o che in qualsiasi modo ne leda l'immagine, è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri (Art. 20) e attuate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'ARDEA ONLUS:
Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:
Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.
ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni regolarmente iscritti in regola con il versamento delle quote associative annuali. Gode di diritto di voto il Socio iscritto da almeno un anno solare, ed ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota associativa versata. Ogni Socio ha il diritto di farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega. La delega deve essere depositata dal Socio cui è stata intestata prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un Socio delegato possa trasmettere la delega ad un altro Socio. L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria: si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio Direttivo quando particolari esigenze lo richiedano. Essa inoltre:
L'Assemblea Straordinaria:
L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente. Essa può tuttavia essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci o di almeno la metà dei Consiglieri o da almeno la metà dei Soci Fondatori, con avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale a cui tutti i Soci hanno libero accesso nei modi previsti e decisi dall'organo direttivo, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o email da spedirsi ai Soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso/comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere stabilita la seconda convocazione da tenersi in un giorno successivo. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci aventi diritto al voto e l'intero Consiglio Direttivo. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, sia personalmente che per delega, la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito di convocazione, l'Assemblea può essere dichiarata valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, ove data e ora della seconda convocazione non siano diversamente espresse nell'avviso/comunicazione. L'Assemblea potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
L'Assemblea ordinaria validamente delibera:
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
L'Assemblea straordinaria validamente delibera:
I Soci Onorari e i Soci minori di diciotto anni hanno diritto di partecipazione e di parola ma non di voto. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza od impedimento, dal membro indicato dal Consiglio Direttivo. In assenza di Consiglieri, l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e delle deleghe. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Il Presidente è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. Per le modifiche di statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, composto a scelta dell'Assemblea stessa, da un numero di membri variabile da tre a sette, compresi il Presidente ed il Segretario; dura in carica quattro esercizi sociali ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, scegliendo tra i suoi membri, elegge: il Presidente ed il Segretario dell'Associazione. In deroga al precedente comma, l'Assemblea straordinaria che approva il presente Statuto, procede all'elezione del Presidente e del Segretario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto od in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri od a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese e quindi nominare direttori e procuratori ad negozia e conferire ad essi parte dei propri poteri. In particolare il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri per mezzo dell'affissione dell'ordine del giorno nella sede sociale almeno dieci giorni prima. Può essere convocato anche mediante telefax, sms o email da spedirsi ai membri, rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicato dagli stessi almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei Consiglieri in seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente che, a questi effetti, vale doppio. Dopo tre assenze, consecutive e non giustificate, di un Consigliere dalle riunioni, il Consiglio ne pronunzia la decadenza. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il Consiglio
direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
ARTICOLO 10 – Il PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative Deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, adotta in via d'urgenza e salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo tutti quei provvedimenti ed iniziative necessari al raggiungimento degli scopi sociali, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Egli cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità. Inoltre, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. Il Presidente dura in carica quattro esercizi sociali e comunque non oltre il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. È rieleggibile. Il Presidente può essere revocato. La revoca del Presidente può essere proposta all'Assemblea dei Soci qualora la proposta di revoca sia sostenuta dalla maggioranza dei Consiglieri o dai 2/3 dei Soci votanti. Il Presidente decade qualora in Assemblea la revoca venga sostenuta dalla maggioranza dei Soci votanti unitamente alla maggioranza dei Consiglieri. Qualora il Presidente venga revocato il Consiglio Direttivo sarà integrato di un membro così come descritto nell'Art. 9, seguirà l'elezione del nuovo Presidente in seno al Consiglio Direttivo reintegrato.
ARTICOLO 11 – RAPPRESENTANZA LEGALE E RESPONSABILITÀ
La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spettano al Presidente. Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ed il suo potere di firma per atti di gestione ad un membro o più membri del Consiglio Direttivo, previa autorizzazione ed annotazione in apposito verbale, da parte dello stesso Consiglio Direttivo. La responsabilità delle decisioni deliberate dal Consiglio è assunta solidalmente da tutti i Consiglieri, ad esclusione dei dissenzienti i quali abbiano fatto verbalizzare la propria opposizione e degli assenti che abbiano comunicato per iscritto al Presidente il proprio dissenso nel termine perentorio di 30 giorni dalla deliberazione.
ARTICOLO 12 – Il SEGRETARIO
Il Segretario dell'Associazione, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare coordina le attività tecnico-scientifiche ed organizzative attraverso la cura dei rapporti tra Organi sociali, Settori di ricerca, Gruppi di lavoro e Soci. Il Segretario prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e tiene aggiornati i libri degli inventari, cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei Soci dell'Associazione. Il Segretario dura in carica quattro esercizi sociali e comunque non oltre il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. rieleggibile.
ARTICOLO 13 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al dicembre di ciascun anno, quindi ciascun esercizio sociale ha inizio il gennaio e termina il dicembre dell'anno successivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio Preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea. I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - comma 6 - del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
ARTICOLO 14 – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Le sedi periferiche dell'Associazione possono essere costituite nell'ambito del territorio nazionale, interregionale, regionale o provinciale con la finalità di rendere più efficienti e capillari le attività associative. L'organizzazione periferica è disciplinata dal Regolamento di cui all'Art. 15.
ARTICOLO 15 – REGOLAMENTI
Il Consiglio Direttivo predispone lo schema di Regolamento di esecuzione del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Inoltre, il Consiglio Direttivo emana i regolamenti necessari per l'organizzazione ed il finanziamento delle attività dell'Associazione.
ARTICOLO 16 – AVANZI DI GESTIONE
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO 17 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI REVISORI
L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori composto da tre soci eletti al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I Revisori durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina e non oltre la durata del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. Le modalità di nomina dei Revisori ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di Revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per il suo assolvimento.
ARTICOLO 19 – COLLEGIO DEI GARANTI
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina e non oltre la durata del Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione e qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso. Il Collegio delibera con scrutinio palese, previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate e sono inappellabili.
ARTICOLO 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea generale tra i soci che non ricoprono già la carica di Consiglieri. Qualsiasi decisione a carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito da un membro supplente. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio, che le inoltra al Collegio dei Probiviri. Il Consiglio procede all'attuazione della decisione disciplinare emessa dai Probiviri senza formalità di procedura. La decisione dei Probiviri è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio sono decadenza e sospensione fino ad un massimo di tre anni di tutti i diritti riservati al Socio.
ARTICOLO 21 – LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, alla legge–quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991 ed al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e nelle leggi vigenti in quanto compatibili.